Segretario Comunale
Ultima modifica 2 dicembre 2024
Ambito d'intervento
Deleghe:
Responsabile del personale e componente monocratico dell'UPD ai sensi del Reg.to Organizzazione Uffici e Servizi ROUS Vigente.
Per Legge il Segretario è responsabile prevenzione fenomeni illeciti. (Legge 190/2012)
Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed a regolamenti. Con la Abolizione dell'Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e provinciali, ora è divenuto dal 31 luglio 2010 dipendente del Ministero dell'Interno; infatti, il comma 31ter dell'art.7 della Legge n.122 del 30.07.2010 di conversione del D.L. n. 78 del 31.05.2010, ha soppresso l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali come disposto da disposizione Ministero dell'Interno n.7116/M/1(7) ufficio Affari territoriali del 31/07/2010, succede a titolo universale a tutte le competenze dell'ex CdA della Sezione della Lombardia.
Con la Legge 190/2012 il segretario comunale è stato individuato responsabile della prevenzione dei fenomeni illeciti negli enti dove svolge la propria prestazione lavorativa (funzionario anticorruzione).
Poteri Sostitutivi
Art.2 della legge 7 agosto 1990 n.241 come modificato dal decreto legge 9 febbraio 2012 n. 9 convertito in legge 4 aprile 2012 n.35 e dal decreto legge 22 giugno 2012 n.83 convertito in legge 7 agosto 2012 n.134.
La Giunta Comunale, con deliberazione n. 111 del 11/09/2012, ha individuato, ai sensi della norma in oggetto, nel Segretario Comunale il soggetto a cui sono stati attribuiti i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei Responsabili di area.
Il privato interessato può scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per essere successivamente contattato:
protocollo@pec.comune.calcinato.bs.it
Si riporta di seguito stralcio dell’art.2 della legge 241/90 modificato:
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9 -bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9 -bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9 -quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti [di cui all'articolo 2] e quello effettivamente impiegato.