Separazione e divorzio con procedura semplificata direttamente all′Ufficio di Stato Civile
Ultima modifica 28 febbraio 2024
Dal 2014 è possibile concludere accordi di separazione e divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile nei casi disciplinati dall'art. 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”), convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162.
COMUNE COMPETENTE
- Comune di celebrazione o di trascrizione del matrimonio
- Comune di attuale residenza di almeno una delle parti
NON E' POSSIBILE QUANDO:
- Esistono figli minorenni nati dal matrimonio
- Esistono figli maggiorenni economicamente non autosufficienti o incapaci di agire, oppure portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3 L. 104/1992
- Sono previsti tra i coniugi patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali
COSTI: riscossione di un diritto fisso pari a Euro 16,00.
Per ulteriori informazioni ed appuntamenti contattare l'Ufficio di Stato Civile al n. 030.9989218 oppure scrivendo all'indirizzo di posta elettronica demografici@comune.calcinato.bs.it
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: decreto legge n. 132/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 162/2014