Licenza - agibilità per locali di pubblico spettacolo

Ultima modifica 3 gennaio 2023

Prima della riforma introdotta dal D.P.R. 311/01, l’autorità di pubblica sicurezza (successivamente il Sindaco) non poteva, secondo quanto prescritto dall’art. 80 del T.U.L.P.S., concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una Commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente in caso di incendio. A questo scopo veniva istituita in ogni Provincia una commissione permanente di vigilanza nominata dal Prefetto che la presiedeva.
Con il D.P.R. 311/01 si è modificata la disciplina prevedendo l’istituzione della commissione a livello comunale: le relative funzioni possono essere svolte anche in forma associata.
La commissione provinciale subentra solo nei casi in cui la commissione comunale non è istituita, o per i locali cinematografi o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazione fisiche degli spettatori o del pubblico.

 
CHI :  

Polizia Locale, P.zza Aldo Moro, 1 - Piano Terra
 
RESPONSABILE :
Andrea Agnini