Norme per i Ciclomotori

Ultima modifica 3 gennaio 2023

CHE COSA È E A CHE COSA SERVE :
 
AVVISO: DAL 12 FEBBRAIO 2012 è necessario che il ciclomotore sia IMMATRICOLATO con targa rettangolare di sei cifre e dotato di certificato di circolazione. La vecchia "targhetta" di cinque cifre di forma esagonale non è più ammessa (Legge n. 120/2010 art. 14/2° e 3° comma).
Di seguito sono descritte le sanzioni per chi non ottempera a quanto prescritto.
 
COSA SERVE PER GUIDARE UN CICLOMOTORE:
Per guidare un ciclomotore sono indispensabili queste cose: 
  • avere compiuto 14 anni; 
  • indossare sempre il casco che sia omologato e della propria misura, in modo corretto ed allacciato. In caso contrario il casco si considera come non indossato;
  • guidare correttamente seduti; 
  • tenere il manubrio con due mani; 
  • avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe (non impegnarle per trattenere qualche oggetto trasportato sul ciclomotore); 
  • non guidare con la ruota anteriore sollevata ("impennare" non è permesso dal codice della strada); 
  • non trainare o farsi trainare da altri veicoli (una bicicletta è sempre un veicolo); 
  • avere la targa del ciclomotore ben visibile e leggibile, posizionata verticalmente all'asse stradale; 
  • avere con sè i previsti documenti per la guida: un documento di identità non scaduto, il ceritifcato di circolazione del ciclomotore, il certificato di assicurazione  del ciclomotore in corso di validità, il certificato di abilitazione alla guida (patentino) oppure la patente di guida di qualsiasi categoria, il tagliando comprovante il pagamento della tassa di circolazione (bollo). I documenti sopra descritti devono sempre essere portati al seguito del passeggero IN ORIGINALE. Le fotocopie non valgono nulla.

Se il ciclomotore è omologato al trasporto di un passeggero è possibile trasportare una persona di età superiore ad anni 5, con casco allacciato e correttamente seduta sul veicolo come prescritto e il conducente deve essere persona maggiorenne.


CASCO (ART.171 Codice della Strada) 

CONDUCENTE che guida senza casco/con casco non perfettamente allacciato: 
SANZIONE PECUNIARIA: € 80,00 (€ 56,00 entro 5 giorni dalla contestazione/notifica);
SANZIONE ACCESSORIA: fermo amministrativo del ciclomotore per 60 giorni (durante i quali nessuno può usarlo) e ritiro del certificato di idoneità tecnica/certificato di circolazione. Il veicolo in stato di fermo può essere  custodito presso l'abitazione del proprietario per tutta la durata del fermo. Nel caso di recidiva entro 2 anni il fermo è di 90 giorni.
Se il conducente è in possesso di patente di guida vi è la decurtazione di 5 punti.

PASSEGGERO  MAGGIORENNE senza casco/con casco non perfettamente allacciato: 
SANZIONE PECUNIARIA: €80,00 (€ 56,00 entro 5 giorni dalla contestazione/notifica);
SANZIONE ACCESSORIA: fermo del ciclomotore per 60 giorni. Vedi nota caso precedente.
Non sono previste decurtazioni di punti dalla patente di guida.

PASSEGGERO MINORENNE senza casco/con casco non perfettamente allacciato:
SANZIONE PECUNIARIA: € 80,00 (€ 56,00 entro 5 giorni dalla contestazione/notifica);
SANZIONE ACCESSORIA: Fermo del ciclomotore per 60 giorni. Vedi note del caso precedente.
Se il conducente è in possesso di patente di guida vi è la decurtazione di 5 punti.


MODALITA' DI GUIDA (art.170 Codice della Strada) 

INOSSERVANZA DELLE MODALITA' DI GUIDA: chi guida senza avere libero l'uso di braccia, mani e gambe, senza stare seduto in posizione corretta, reggendo il manubrio con una sola mano, sollevando la ruota anteriore.
SANZIONE PECUNIARIA: € 80,00 € 56,00 entro 5 giorni dalla contestazione/notifica);
SANZIONE ACCESSORIA: fermo amministrativo del ciclomotore per 60 giorni. In caso di recidiva entro 2 anni il fermo è di 90 giorni. Il veicolo viene recuperato da carro attrezzi e custodito presso una depositeria autorizzata. Trascorsi 30 giorni il proprietario può chiedere che il veicolo venga custodito presso un luogo privato di cui dispone per il tempo restante del fermo.
Se il conducente è in possesso di patente di guida vi è la decurtazione di 1 punto.


 
 
TRASPORTO DI PASSEGGERI (art.170 Codice della Strada)
Il trasporto di passeggeri è consentito:
  • ai soli conducenti maggiorenni;
  • sui ciclomotori omologati per il trasporto di un passeggero (è riportato sul certificato di circolazione del veicolo);

SANZIONE PECUNIARIA: € 80,00 (€ 56,00 entro 5 giorni dalla contestazione/notifica);
SANZIONE ACCESSORIA: Se il conducente è munito di patente di guida vi è la decurtazione di 1 punto.

TRASPORTO DI MINORE DI ANNI 5
SANZIONE PECUNIARIA: € 160,00 (€ 112,00 entro 5 giorni dalla contestazione/notifica););
Non sono previste sanzioni accessorie.

CONDUCENTE MINORENNE CON PASSEGGERO
SANZIONE PECUNIARIA: € 80,00 (€ 56,00 entro 5 giorni dalla contestazione/notifica)
SANZIONE ACCESSORIA: Fermo del veicolo per 60 giorni. In caso di recidiva entro 2 anni il fermo è di 90 giorni. Il veicolo è recuperato tramite carro attrezzi e custodito presso una depositeria autorizzata. Trascorsi 30 giorni il proprietario può chiedere che il veicolo venga custodito presso un luogo privato di cui dispone per il tempo restante del fermo.

POSIZIONE DEI PASSEGGERI DI CICLOMOTORI
Il passeggero del ciclomotore a due ruote deve essere seduto dietro il conducente in modo stabile e in posizione corretta.
SANZIONE PECUNIARIA: € 80,00 (€ 56,00 entro 5 giorni dalla contestazione/notifica);
SANZIONI ACCESSORIE: Se il conducente è in possesso di patente di guida vi è la decurtazione di 1 punto.

DIVIETO DI TRAINO. E' vietato trainare o farsi trainare da altri veicoli. La biciletta è un veicolo.
SANZIONE PECUNIARIA: € 80,00 (€ 56,00 entro 5 giorni dalla contestazione/notifica);
SANZIONE ACCESSORIA: Se il conducente è in possesso di patente di guida vi è la decurtazione di 1 punto.


TRASPORTO DI ANIMALI/OGGETTI (art.170 C.d.S) 
Sui ciclomotori è permesso trasportare oggetti purchè solidamente assicurati, ovvero animali purchè custoditi in apposita gabbia. Oggetti e gabbie non devono sporgere lateralmente e longitudinalmente più di 50 cm rispetto all'asse del veicolo e devono essere collocati in modo tale da non impedire o limitare la visibilità del conducente.
In caso di infrazione:
SANZIONE PECUNIARIA: € 80,00 (€ 56,00 entro 5 giorni dalla contestazione/notifica);
SANZIONE ACCESSORIA: Se il conducente è in posseso di patente di guida vi è la decurtazione di 1 punto.


CIRCOLAZIONE CON CICLOMOTORE SOTTOPOSTO A FERMO AMMINISTRATIVO (art. 214 C.d.S.)
Il ciclomotore sottoposto a fermo amministrativo è sempre custodito presso una depositeria autorizzata tranne che per le violazioni all'art. 171 C.d.S. Decorsi 30 giorni il proprietario può chiedere di poter custodire il veicolo presso un luogo privato non soggetto a pubblico passaggio, di cui egli dispone. Durante tutta la durata del fermo il certificato di circolazione del ciclomotore è trattenuto presso l'Ufficio dell'organo di polizia che ha operato il fermo. Il ciclomotore non può circolare per nessun motivo e deve essere tenuto custodito nel luogo indicato dal proprietario.
SANZIONE PECUNIARIA: il pagamento in misura ridotta non è ammesso. La sanzione sarà stabilita dal Prefetto con apposita Ordinanza da un minimo di € 770,00 ad un massimo di € 3.086,00. (cifra soggetta a variazioni biennali)
SANZIONE ACCESSORIA: sequestro del veicolo per successiva confisca.


 
 
DOCUMENTI PER LA GUIDA DI CICLOMOTORE (art. 180 C.d.S.)
I seguenti documenti devono essere sempre portati al seguito del conducente in originale:
  • Certificato assicurativo in corso di validità, completo anche della parte che riporta il nome del contraente, la data di pagamento, ecc.; 
  • Certificato di circolazione del ciclomotore; 
  • Patente di guida (categoria AM o qualsiasi altra categoria) o certificato di idoneità alla guida (patentino per ciclomotori);
  • Ricevuta del versamento della tassa di circolazione. 

SANZIONE PECUNIARIA: € 25,00 per ogni documenti mancante (€ 17,50 se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione/notifica);.
CONSEGUENZE: Obbligo di esibire i documenti mancanti entro 30 giorni ad una qualsiasi forza di Polizia (Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia Stradale ecc.), pena ulteriore sanzione di € 419,00.


CIRCOLAZIONE DEI CICLOMOTORI (art. 97 C.d.S.)
E' vietato effettuare modifiche sul ciclomotore ai fini di fargli sviluppare velocità superiore ai limiti previsti, ovvero 45 km/h.

MODIFICHE SUI CICLOMOTORI: Così è punito chi effettua le suddette modifiche.
SANZIONE PECUNIARIA: Non è previsto il pagamento in misura ridotta. La sanzione è stabilita dal Prefetto con apposita Ordinanza da un minimo di € 821,00 ad un massimo di € 3.287,00.
SANZIONE ACCESSORIA: sequestro del veicolo ai fini della confisca.

CIRCOLAZIONE CON CICLOMOTORE IRREGOLARE: così è punito chi circola con ciclomotore modificato come sopra descritto.
SANZIONE PECUNIARIA: € 410,00 (€ 287,00 entro 5 giorni dalla contestazione/notifica);
SANZIONE ACCESSORIE: fermo del ciclomotore per 60 giorni presso depositeria autorizzata. In caso di recidiva entro 2 anni il fermo è di 90 giorni. Dopo 30 giorni il proprietario può chiedere di custodire il veicolo in luogo privato di cui dispone.
L'organo di polizia che procede può segnalare il veicolo al Dipartimento Trasporti Terrestri (ex-Motorizzazione Civile) per richiedere di procedere a chiamata per revisione straordinaria.

CICLOMOTORE SENZA TARGA:
SANZIONE PECUNIARIA: € 76,00 (€ 53,20 entro 5 giorni dalla contestazione/notifica);
SANZIONE ACCESSORIA: Fermo del veicolo per 1 mese presso depositeria autorizzata. In caso di recidiva entro 2 anni si applica la confisca del veicolo.

Dal 12 febbraio 2012 la Legge n. 120/2010 ha imposto di "regolarizzare" i ciclomotori che utilizzavano la vecchia "targhetta" esagonale di 5 cifre con l'immatricolazione tramite la nuova targa rettangolare a 6 cifre.

CICLOMOTORE NON REGOLARIZZATO: ovvero ciclomotore circolante ancora con il vecchio contrassegno di identificazione e munito di certificato di idoneità alla guida
SANZIONE PECUNIARIA: € 519, 67 (sconto 30% non previsto);
SANZIONI ACCESSORIE: non previste

CICLOMOTORE CON TARGA NON PROPRIA. E' il caso in cui un ciclomotore che usa una targa diversa da quella di immatricolazione.
SANZIONE PECUNIARIA: pagamenti in misura ridotta non ammesso. La sanzione è stabilita dal Prefetto con apposita Ordinanza da un minimo di € 1.818,00 ad un massimo di € 7.276,00.
SANZIONE ACESSORIA: Fermo del veicolo per 1 mese presso depositeria autorizzata. In caso di recidiva entro 2 anni si applica la confisca del veicolo.

CICLOMOTORE CON DATI DELLA TARGA NON VISIBILE.
I dati della targa e del contrassegno di identificazione devono essere ben visibili, non imbrattati di fango o polvere, ben posizionati sul veicolo, non coperti da adesivi, stemmi, elastici o oggetti che ne occultino la vista.
SANZIONE PECUNIARIA: € 82,00 (€ 57,40 entro 5 giorni dalla contestazione/notifica);
SANZIONE ACCESSORIA: Non prevista.

 
CHI :  

Polizia Locale, P.zza Aldo Moro, 1 - Piano Terra
 
RESPONSABILE :
Andrea Agnini